La giurisprudenza si è spesso occupata del problema della divisione delle spese di giardinaggio e potatura in condominio alberi e siepi private, quelle cioè appartenenti a un singolo condomino.
Se è indubbio che le spese di giardinaggio per la potatura degli alberi e delle siepi condominiali siano a carico di tutti i condomini, anche di coloro che non fanno uso del giardino o di quelli che utilizzano l’appartamento solo in determinati periodi dell’anno (ed in tal caso la ripartizione degli oneri deve avvenire secondo i relativi millesimi di proprietà), si è spesso posto il dubbio chi debba invece sostenere tali costi quando la vegetazione insiste su un terreno di proprietà privata, pur sempre inserito in un condominio. Il caso emblematico è quello di chi ha l’unità immobiliare al piano terra o al rialzato e, nello stesso tempo, sia titolare di un giardino adornato da vegetazione. Non poche volte gli alberi finiscono per conferire lustro e decoro all’intero edificio, contribuendo ad apprezzarlo dal punto di vista economico e quindi costituendo un vantaggio per tutti i condomini.
Ebbene, secondo la giurisprudenza, laddove gli alberi e le siepi rappresentino un elemento di abbellimento per lo stabile, sono da considerare parte integrante del cosiddetto «decoro architettonico». E il decoro architettonico è uno dei “beni comuni” a tutti i condomini: appartiene cioè a tutti. Logica – a questo punto – la conseguenza secondo cui le spese di giardinaggio e potatura in condominio di alberi e siepi private debba gravare su tutti i condomini, in proporzione ai rispettivi millesimi. Non conta che questi siano recintati all’interno di un giardino privato.
Sul punto si segnala la sentenza della Corte di Appello di Roma [1] che, su indicazioni del precedente giudizio di Cassazione [2], ha stabilito che il condominio deve essere condannato a rifondere al singolo proprietario le spese sostenute da quest’ultimo per la manutenzione straordinaria (abbattimento e reimpianto) degli alberi ad alto fusto posizionati all’interno della sua proprietà esclusiva. La licenza edilizia rilasciata al costruttore, che prevede di adornare il lotto edificatorio con un congruo numero di alberi, costituisce, infatti, un vincolo permanente sulla destinazione d’uso, dovendosi ritenere che la conseguente messa a dimora delle piante nella proprietà individuale, costituisca un elemento ornamentale finalizzato all’evidente miglioramento del decoro architettonico dell’intero fabbricato, dal quale traggono vantaggio tutti i condòmini.
Gli alberi prima sradicati e poi piantati nuovamente, sia pure rientranti nella proprietà dell’originaria attrice in forza del richiamato vincolo di destinazione, costituiscono anche per tutti i condòmini un utile elemento ornamentale, che, come tale, concorre a migliorare il decoro architettonico dell’intero edificio, che è bene comune e, come tale, tutelato dalla legge.Ne consegue che tutti i partecipanti al condominio sono obbligati a contribuire alle spese per l’abbattimento ed il reimpianto.
Secondo la Cassazione, le spese di potatura, ma anche di manutenzione di alberi situati in un giardino privato al servizio di un’abitazione in condominio vanno sostenute da tutti i condòmini, allorché si tratti di piante funzionali al decoro dell’intero edificio [2]. A tal riguardo è stato argomentato che le piante di alto fusto possano formare oggetto, ad un tempo, di proprietà esclusiva e di comunione, fornendo utilità differenziate al proprietario del suolo e, ad un tempo, ai titolari delle unità immobiliari dell’edificio condominiale, in quanto componenti essenziali del decoro architettonico del fabbricato; ciò giustifica l’obbligo di contribuzione dei partecipanti al condominio alle spese di potatura.
Il fondamento della partecipazione agli oneri condominiali non è infatti necessariamente collegato alla proprietà della cosa quanto all’utilità che essa arreca alle singole unità immobiliari.
Vien da sé, come anticipato in apertura, che laddove alberi e siepi siano condominiali, ossia appartengano a tutti i condomini, le relative spese di potatura, abbattimento e reimpianto, devono gravare – a maggior ragione – su tutti i condomini. La ripartizione di tali costi di giardinaggio deve avvenire secondo millesimi di proprietà. Solo una delibera assembleare approvata all’unanimità potrebbe escludere alcuni condomini dal pagamento di tali oneri. La delibera invece che adotti un diverso criterio di ripartizione delle spese di giardinaggio per un singolo esercizio è annullabile nel termine massimo di 30 giorni. Se invece la delibera dispone il diverso criterio anche per tutti gli esercizi futuri è nulla e tale vizio può essere fatto valere in qualsiasi momento, senza termini di decadenza.